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Gruppo di Acquisto Solidale Democrazia Economica Treviso per un'economia senza intermediari

Gruppo di Acquisto Solidale
Democrazia Economica
Treviso

Statuto

1. É costituita una Associazione denominata GAS MDE.

2. L'Associazione non ha fini di lucro ed ha per scopo l'operare nel campo sociale e cooperativistico al fine di promuovere:
- il consumo e la diffusione di prodotti prevalentemente biologici, naturali, eco-compatibili;
- il sostegno dei piccoli produttori biologici stabilendo con essi rapporti diretti che garantiscano un'equa rimunerazione;
- la solidarietà tra i soci.
- il consumo critico
- l’approccio nonviolento nei confronti dell’ambiente
- gli aspetti della “Democrazia Economica” che consentano di:
• fare crescere il potere d’acquisto dei soci e dei fornitori
• ridurre gli intermediari fra i soci ed i produttori
• incrementare gli scambi economici locali
• promuovere la cooperazione coordinata fra produttori e consumatori

3. Gli strumenti utilizzati sono:
- acquisti collettivi di prodotti;
- assistenza ed informazione ai soci nel campo alimentare biologico e nei settori ad esso collegati (modalità di produzione e di distribuzione, "ricette" per l'uso, impatto ambientale, ecc.);
- promozione dei prodotti eco-compatibili e delle loro tecniche di produzione ed utilizzo;
- tutte le operazioni commerciali, finanziarie, immobiliari atte al raggiungimento dello scopo sociale.

4. L'Associazione ha sede in Paese, via del Termine n. 9 e potrà istituire altrove altre sedi.

5. Il domicilio fiscale dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con l'Associazione, si intende eletto a tutti gli effetti presso la sede sociale.

6. La durata dell'Associazione e' fissata dalla data dell'atto costitutivo sino al 31/12/2030 e potrà essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea.

7. Il patrimonio sociale e' costituito:
a. dalle quote sociali annuali, versate dai soci, che saranno stabilite di anno in anno dal C.D.
b. dalle libere donazioni dei soci e dei produttori
c. eventuali contribuzioni statali o comunitarie


ASSEMBLEA

8. L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci. Essa e' ordinaria e straordinaria ai sensi di legge e potrà essere convocata anche al di fuori della sede sociale. L'assemblea ordinaria e' convocata almeno una volta l'anno dal C.D. entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea può essere convocata anche da un quinto dei soci.

9. Le convocazioni dell'assemblea saranno fatte a cura del C.D. con lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima della data fissata, oppure a mezzo posta elettronica, oppure sull'eventuale organo di stampa dell'associazione.

10. L’assemblea si considera regolarmente costituita quando tutti i soci sono stati convocati ex art. 9, e quando sono presenti almeno 3 soci.

11. Possono intervenire all'assemblea tutti i soci in regola con il versamento delle quote sociali. Ogni socio può farsi rappresentare per delega scritta (max una delega) con le limitazioni previste dalla legge.

12. L'assemblea sarà presieduta dal presidente del C.D. o da altra persona designata dall'assemblea.

13. Le decisioni dell’assemblea prevalgono sempre sulle decisioni del C.D.

14. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera validamente con le maggioranze stabilite dal Codice Civile. Il verbale di ogni assemblea verrà stilato a cura del Segretario e controfirmato dal Presidente.


AMMINISTRAZIONE

15. L'associazione e' amministrata da un C.D. composto da almeno tre membri. Gli amministratori rimarranno in carica per anni tre rinnovabili o sino a dimissioni. L'assemblea ordinaria può variare il numero dei consiglieri anche durante il mandato. In caso di dimissioni della maggioranza dei consiglieri si intenderà decaduto tutto il C.D.

16. L’assemblea ordinaria può revocare il mandato del C.D. prima della normale scadenza. La revoca deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei presenti.

17. Qualora non abbia provveduto l'assemblea dei soci, il C.D. nominerà tra i suoi membri il presidente e il tesoriere.

18. Le riunioni del C.D. si terranno presso la sede sociale o altro luogo, purché nella provincia. Vengono convocate dal presidente a norma di legge.

19. Il C.D. e' validamente riunito se sono presenti la metà più uno dei membri e delibera a maggioranza. In caso di parità, il voto del presidente vale doppio.

20. Il Presidente ha tutti i poteri necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale sia per l'ordinaria che per la straordinaria amministrazione, ad eccezione dei poteri che la legge e lo statuto riservano all'assemblea dei soci. Il C.D. può delegare parte dei suoi poteri a singoli membri.

21. I membri del C.D. non percepiscono alcun compenso.

22. Il potere di rappresentanza dell'associazione nei rapporti con terzi e in giudizio, e il potere di firma per l'associazione, spettano al presidente.


BILANCIO E UTILI

23. Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Presidente e il tesoriere provvederanno alla formazione del bilancio sociale da presentare all'assemblea dei soci.

24. E’ vietato distribuire, in qualsiasi forma, utili o avanzi di gestione.


SCIOGLIMENTO

25. In caso di scioglimento i beni ed il patrimonio dell'Associazione saranno devoluti ad enti con simili finalità o ad associazioni senza fini di lucro operanti nel campo del volontariato e della solidarietà.

VARIE

26. Il presente statuto può essere integrato da un "Regolamento" approvato all'assemblea dei soci.

ARTICOLO FINALE

Per quanto non previsto dal presente statuto ci si riferirà al dettato del Codice Civile.

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